Condizioni generali di fornitura di impianto
1. Oggetto
Le presenti condizioni generali di fornitura di impianto regolano la fornitura e l’installazione di sistemi di sicurezza, antincendio e videosorveglianza eseguita dalla società C.M. di Campagnolo Lorenzo Snc, con sede in via Brescia, n. 37, 36040 Torri di Quartesolo (VI), C.F. e P. IVA 00622390243, da ora in poi “Fornitore”.
Per “Cliente” si intende qualunque soggetto che sottoscrive un ordine/contratto con il Fornitore.
2. Perfezionamento del contratto
Il contratto di fornitura si intende perfezionato quando il Fornitore riceve dal Cliente l’ordine sottoscritto, secondo il modulo denominato “Offerta/Preventivo” – della C.M. di Campagnolo Lorenzo Snc, consegnato a mani o inviato tramite e-mail, pec, posta o altro sistema con prova di ricevimento, su modello “Offerta/Preventivo” della C.M. di Campagnolo Lorenzo Snc, o modello del Cliente, o altro qualsiasi format redatto e trasmesso dalla C.M. di Campagnolo Lorenzo Snc o dal Cliente, è irrevocabile per il Cliente stesso, ma non impegnerà la C.M. di Campagnolo Lorenzo Snc se non dopo 48 ore dal suo ricevimento. Decorse 48 ore dal suo ricevimento, eventuali modifiche e/o integrazioni formulate dal Cliente rispetto alla proposta scritta del Fornitore, salvo diversa comunicazione, si intenderanno da quest’ultimo tacitamente accettate. Lo stesso dicasi per qualsiasi pattuizione particolare ed ulteriore eventualmente concordata.
3. Durata del contratto
L’esecuzione del contratto si intende terminata con il collaudo, quindi con la consegna del prodotto e la verifica del suo corretto funzionamento.
4. Prezzo, termini di pagamento e caparra confirmatoria
Il prezzo verrà concordato di volta in volta tra le parti e risulterà dall’ Offerta/Preventivo o dalla relativa accettazione.
Il prezzo si intende sempre riferito ai materiali di cui all’ Offerta/Preventivo e per una consegna entro il termine concordato di volta in volta. Nel caso in cui tra la conclusione del contratto e la consegna dell’impianto l’intervallo di tempo sia superiore a 6 (sei) mesi, il prezzo potrà essere assoggettato ad eventuali variazioni sopravvenute, prima della consegna, dei costi dei materiali e della manodopera.
Salvo diverso accordo scritto, il Cliente, al momento della sottoscrizione di entrambe le parti dell’ Offerta/Preventivo, versa una somma di denaro al Fornitore, a titolo di caparra confirmatoria, pari ad una percentuale minima del 20% del prezzo complessivo stabilito dalle parti nell’Ordine, oltre IVA di legge. Tale somma resterà acquisita al Fornitore in caso di qualsiasi eventuale inadempimento da parte del Cliente, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il saldo prezzo dovrà avvenire nei termini concordati di volta in volta con il Cliente e comunque non al più tardi di 90 giorno dall’inizio dei lavori.
5. Obblighi del Cliente
Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente si obbliga a pagare il prezzo e garantire la corretta installazione dei sistemi di sicurezza nei tempi e con i modi che verranno di volta in volta concordati con il Fornitore.
In caso di imprevisti riscontrati in loco sugli impianti o di difetti pregressi di ogni genere che non erano conosciuti o conoscibili al Fornitore al momento della firma del contratto/incarico, e comunque non imputabili all’attività svolta da C.M., il Cliente garantisce il massimo impegno per la rimozione del difetto, con spese e oneri a suo carico, nel più breve tempo possibile al fine di far proseguire l’installazione del sistema di sicurezza/antincendio/videosorveglianza.
In ogni caso, il cliente è tenuto a saldare l’attività fino a quel momento svolta e tutti i materiali acquistati e/o consegnati/installati.
Il Cliente dichiara di essere consapevole che con l’impianto di sicurezza e/ o di videosorveglianza ha inteso solamente adottare un mezzo di prevenzione e di controllo contro il furto o la rapina, l’incendio, lo scoppio di gas o simili, e che tali mezzi non rappresentano o sostituiscono una copertura assicurativa e una attenzione scrupolosa che l’utente deve sempre mantenere a prescindere.
6. Obblighi del Fornitore
Con l’accettazione dell’ordine, il Fornitore si impegna ad eseguire l’installazione dei sistemi di sicurezza a regola d’arte, nei tempi e nei modi pattuiti con il Cliente.
L’ordine si intende evaso, quindi il Fornitore avrà correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, quando: avrà provveduto ad acquistare i materiali, avrà effettuato l’installazione dell’impianto con uso della relativa manodopera e avrà eseguito il collaudo dell’impianto stesso.
Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o mancata installazione dell’impianto dovuti e inconvenienti di qualsiasi natura o evento ad esso non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o causa di forza maggiore, scioperi del personale, infortuni; e non potrà essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, dei danni dovuti al mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti, per eventi ad esso non imputabili. Il Fornitore declina specificamente ogni responsabilità per eventi e/o danni a persone o cose, provocati dal Cliente o da terzi. Il Fornitore declina inoltre ogni responsabilità per eventi e/o danni a persone o cose subiti dal Cliente o da terzi, tranne nei casi in cui tali eventi e/o danni siano direttamente e strettamente connessi al servizio da esso prestato. E’ esclusa sin d’ora qualsivoglia responsabilità del Fornitore qualora si dovessero verificare eventi come furto, rapina, incendio, scoppio di gas o simili (elenco meramente esemplificativo e non esaustivo), salvi i casi di dolo e colpa grave. In ogni caso, il risarcimento del danno cui il Fornitore può essere eventualmente tenuto è convenzionalmente determinato ed accettato nel limite massimo del costo dell’impianto nel caso sia provata in sede di giudizio una mancanza da parte del Fornitore, salvo la prova da parte del Cliente di un maggior danno subito, il cui ammontare non potrà, in ogni caso, superare la somma quantificata nel modulo “Ordine”, o in via alternativa la somma quantificata nell’offerta economica del Fornitore, eventualmente sottoscritta dal Cliente o accettata dallo stesso in forma scritta.
7. Installazione e collaudo finale
L’installazione e il collaudo finale dell’impianto dovranno avvenire secondo i tempi e i modi di volta in volta concordati tra Fornitore e Cliente.
Il Fornitore non potrà essere chiamato a rispondere in caso di ritardi nell’installazione e nel collaudo a causa della scoperta – durante l’installazione – di vizi a lui sino ad allora sconosciuti. Allo stesso modo il Fornitore non potrà essere chiamato a rispondere in caso di ritardi imputabili a mancato svolgimento del lavoro di terzi (es. elettricista) prodromico all’installazione dell’impianto in questione.
8. Manutenzione e assistenza tecnica da remoto
L’attività di manutenzione viene fornita solo su espressa richiesta del Cliente e a seguito di sottoscrizione di apposito contratto.
L’assistenza da remoto viene fornita solo su espressa richiesta del Cliente e a seguito di sottoscrizione di apposito contratto.
9. Garanzia
Il Fornitore garantisce il buon assemblaggio del sistema oggetto del contratto per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal giorno del collaudo o del termine stabilito per richiederlo se il Cliente è qualificabile come “consumatore” ai sensi del D.Lgs 206/2005. Se il Cliente è qualificabile come “professionista” viene garantito il buon assemblaggio del sistema oggetto del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal giorno del collaudo o del termine stabilito per richiederlo.
Il Cliente, a pena di decadenza dalla garanzia, dovrà denunziare i vizi o i difetti riscontrati, a mezzo di raccomandata a.r. o pec, entro il termine di 2 (due) mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, oppure di 8 (otto) giorni qualora il Cliente non sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del D.Lgs 206/2005. La garanzia decade, altresì, in caso di manomissione o alterazione dell’impianto e delle programmazioni software da parte di persona estranea all’organizzazione tecnica del Fornitore, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge.
La garanzia è esclusa per le parti che si logorano con il normale uso (batterie, pile, accumulatori, inseritori, brandeggi telecamere, ecc.), e nei casi di: guasti, rotture o difettoso funzionamento provocati da personale estraneo all’organizzazione tecnica del Fornitore, impiego di materiali non adatti, uso errato o improprio dell’impianto e mutamento della situazione ambientale rispetto a quella in essere al momento dell’installazione. La garanzia è altresì esclusa per i vizi e difetti dovuti ad insufficienza o anormalità degli impianti elettrici, e, in genere, per tutte le cause non dipendenti dal Fornitore, ivi comprese le scariche atmosferiche, disturbi radio e disturbi elettromagnetici, allagamenti, infiltrazioni, umidità, ecc. In ogni caso, perché la garanzia operi, occorre che il Cliente permetta al Fornitore di effettuare le opportune verifiche, a pena di decadenza.
Nel caso non sia stato sottoscritto il contratto di Manutenzione Impianto di Allarme o rilevazione incendio, in caso di intervento nel periodo di garanzia, il Cliente sarà tenuto a pagare alla richiesta il costo dell’uscita dei tecnici del Fornitore (“chiamata” e tempo intervento in base al listino Fornitore in vigore al momento). Con la firma dell'”Ordine”, il Cliente dichiara di accettare la garanzia nei suindicati limiti, rinunciando espressamente a chiedere danni o spese di qualsiasi natura, i quali non siano imputabili direttamente al Fornitore, compresi quelli derivanti dal temporaneo non funzionamento dell’impianto prima del suo ripristino in uso. Decaduto il termine di garanzia, il Fornitore declina ogni responsabilità sul mancato o inadeguato funzionamento dell’impianto installato, nel caso in cui il Cliente non abbia provveduto a stipulare un adeguato contratto di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, o altri accordi scritti con il Fornitore.
Relativamente alla sola garanzia sulle apparecchiature (escluso assemblaggio, programmazione, collaudo e servizi vari), qualora il Produttore delle apparecchiature installate preveda un periodo di garanzia sulle apparecchiature superiore ai 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, tale garanzia sarà automaticamente applicata dal Fornitore al Cliente.
10. Riserva di proprietà
Fino al saldo dei lavori svolti la proprietà dei materiali, anche solo parzialmente installati presso il Cliente e comunque acquistati per procedere con l’installazione dell’impianto presso il Cliente, resta in capo al Fornitore.
Qualora il Cliente non procedesse al saldo nei tempi concordati con il Fornitore, quest’ultimo potrà procedere con la rimozione dei materiali già installati e trattenerli presso di sé.
11. Clausola risolutiva espressa
Qualora nei confronti del Cliente vengano: elevati protesti di assegni e cambiali; promosse procedure esecutive o di concordato; qualora il Cliente cessi l’attività; vengano trasferite altrove le apparecchiature del sistema o il luogo di svolgimento del servizio; venga cessata per qualsiasi motivo la collaborazione tra il Fornitore; qualora il Cliente ritardi il pagamento anche di una sola rata alle scadenze stabilite, il Fornitore si riserva la possibilità di risolvere il contratto con decadenza del Cliente dal beneficio del termine, senza con questo essere ritenuto responsabile di danni diretti ed indiretti dovuti alla sospensione dei servizi.
Il Fornitore potrà immediatamente interrompere il servizio e agire per ottenere l’intera differenza dovuta, in un’unica soluzione, dei canoni tutti non corrisposti, degli interessi pattuiti e dei canoni maturandi alle singole scadenze, ogni eccezione al riguardo rimossa, e salva la richiesta del risarcimento dei danni subiti, patiti e patiendi.
12. Forza maggiore
Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. eventi pandemici, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, eventi atmosferici eccezionali.
La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
13. Foro competente
Per tutte le controversie che potranno insorgere dal contratto concluso sarà applicabile la legge italiana e il Foro competente sarà quello di Vicenza.
14. Varie
Ogni modifica del presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta, pertanto nessuna convenzione verbale in deroga alle condizioni indicate sarà ritenuta valida ed efficace.
Ove una o più clausole del presente contratto fossero invalide o inefficaci, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche.
Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, fax, email o pec presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle parti del presente contratto; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le parti si impegnano a comunicare eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
L’Offerta/Preventivo costituisce l’unico accordo tra le parti in merito all’oggetto dell’Offerta/Preventivo stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto.
15. Consenso al trattamento dei dati personali
I dati conferiti e appresi dal Fornitore durante i rapporti commerciali, tecnici ed amministrativi, saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Europeo n. 2016/679, secondo l’Informativa disponibile nel sito www.cmcampagnolo.com o richiedendola presso la sede della stessa. Il Cliente prende atto di ciò e accorda liberamente il consenso affinché i propri dati e quelli relativi all’impianto, possano essere oggetto di comunicazioni per finalità tecniche ed amministrative.